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Modifiche alla normativa sui certificati

A partire dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), le amministrazioni pubbliche hanno abolito i certificati. Hanno anche modificato la normativa sul rilascio dei certificati.

Certificazioni e rapporti privati

Le certificazioni che la pubblica amministrazione rilascia riguardo a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, le dichiarazioni sostituiscono sempre i certificati e gli atti di notorietà, come previsto dagli articoli 46 e 47. Questo si traduce nell’uso delle autocertificazioni.

Dicitura sui certificati

Sui certificati che questa istituzione scolastica rilascia, apparirà sempre la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.”

Certificati in bollo

In sintesi, l’amministrazione pubblica ora rilascia solo certificati in bollo da € 14,62. Questo obbligo non si applica se un privato richiede il certificato per un uso esente, come previsto dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Uso dell’autocertificazione

Questa disposizione rende obbligatorio l’uso dell’autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione, cosa che prima era facoltativa, utile, ma non utilizzata.

Validità della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa, la scelta del cittadino diventa un obbligo. Infatti, la pubblica amministrazione e i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Presentazione di un atto ad un privato

Per presentare un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc., è ancora necessaria la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico. Su questa deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00. Questo obbligo non si applica se un privato richiede il certificato per un uso esente, come previsto dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

(ultima modifica 27 Dicembre 2014)

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